Comunicazione sugli obblighi vaccinali
14 Gennaio 2022Gentili colleghi,
come già comunicato in precedenza su questo sito, (link), il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha sostituito l’art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 è entrato in vigore il giorno 15 dicembre u.s e impone a tutti gli Ordini delle Professioni Sanitarie di verificare l’adempimento vaccinale da parte dei propri iscritti.
La verifica automatica è effettuata per il tramite della Federazione Nazionale, sulla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC: in sostanza la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, acquisiti gli elenchi degli iscritti, comunica per tramite di una piattaforma ministeriale comune a tutti gli esercenti professioni sanitarie, alla ns. segreteria i nominativi di coloro che allo stato non risultano in regola con gli adempimenti vaccinali. Su tale elenco, in base alla normativa vigente, l’Ordine non può effettuare nessun ulteriore controllo.
Ne consegue che alcuni colleghi riceveranno una PEC con richiesta di evidenza dell’assolvimento degli obblighi vaccinali.
A tal proposito, nel panorama nazionale, siamo a conoscenza di situazioni di colleghi che hanno ricevuto la richiesta di fornire evidenza di aver ottemperato all’obbligo vaccinale, nonostante l’eventuale regolarità della loro posizione; se ciò dovesse accadere, dovranno comunque comunicarci la loro posizione relativa e per questa fastidiosa incombenza normativa, ci scusiamo anticipatamente, ma è impossibile per l’Ordine procedere diversamente da quanto il legislatore stesso ha richiesto.
Ciò premesso, invitiamo a rispondere nei termini allegando solamente una delle seguenti evidenze:
- l’effettuazione della vaccinazione (i.e. booster o seconda da meno di 5 mesi)
- il certificato del medico di medicina generale che attesti i motivi che giustifichino l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4,
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.
Ricordando a tutti che:
- per effetto della Legge n. 3 del 2018 di riforma degli Ordini Sanitari tutti i Chimici ed i Fisici sono da intendersi come “Professionisti Sanitari” indipendentemente dalle effettive attività e funzioni lavorative, a prescindere che queste siano svolte nell’ambito o meno di una Struttura Sanitaria
- per tutti i Professionisti Sanitari è obbligatorio procedere con la Vaccinazione anti COVID
- per tutti i Professionisti Sanitari che abbiano già ricevuto le prime due dosi di vaccino è obbligatorio sempre dal 15 Dicembre, procedere con l’assunzione anticipata della dose Booster allo scadere del 5° mese dall’ultima inoculazione.
- Il possesso del Green Pass non è evidenza dell’assolvimento dell’obbligo nei termini appena espressi
Nel ringraziare tutti per la collaborazione, ci è gradita l’occasione per salutare cordialmente.
Il Presidente