Moduli scaricabili

Ai fini dell’esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo come previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni. L’utilizzo dei termini “Chimico”, “Fisico”, “Chimico Iunior” e “Fisico Iunior” da parte di soggetti non regolarmente iscritti all’albo costituisce abuso professionale.

L’iscritto all’albo può chiedere all’Ordine di appartenenza il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 3/2018 e dal DM 23.3.2018 recante “Ordinamento della professione di Chimico e Fisico”, l’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici determina, nell’ipotesi di esercizio delle libere professioni di Chimico e Fisico, anche in forma non esclusiva, l’iscrizione all’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP). https://www.epap.it 

Secondo lo Statuto sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimicie dei fisici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. Sono altresì registrate all’Ente le società costituite per l’esercizio dell’attività professionale come regolamentate dall’art. 10 della Legge 183/2011 nonché le società di cui all’art. 90, comma 2 del D.Lgs 163/2006. Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali all’interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1. 

L’iscrizione è obbligatoria a partire dalla data in cui il professionista ha emesso il suo primo documento contabile derivante dall’esercizio di tale attività. 

IMPORTANTE 

I requisiti per potersi iscriversi all’Epap sono due: 

1) Iscrizione all’Albo professionale; 

2)Conseguimento di reddito derivante dall’esercizio di attività professionale indipendentemente dal modo in cui tale reddito viene contabilmente attestato (fattura per i possessori di partita Iva; ricevuta per le prestazioni occasionali o saltuarie; contratto di collaborazione coordinata e continuativa). 

L’iscrizione all’Albo infatti, pur essendo un requisito obbligatorio per l’iscrizione, non è di per se sufficiente se nel contempo non vi è anche il percepimento di un reddito derivante dall’esercizio di attività libero professionale. In altre parole si può essere iscritti all’Albo e non doversi iscrivere all’Ente se non si esercita l’attività professionale. 

 
 
 
 

Di seguito un elenco di documenti e moduli consultabili:

MODULO DI ISCRIZIONE

MODULO iscrizione FISICI-Periodo Transitorio

MODULO iscrizione CHIMICI-FISICI

MODULO iscrizione CHIMICI – Periodo Transitorio

Informativa privacy FNCF e Ordine Chimici Fisici Bergamo (da allegare ad ogni iscrizione)

MODULO adesione servizio PEC (per ulteriori info sulla PEC clicca qui)

 

RICHIESTA TRASFERIMENTO

Domanda di Trasferimento

RICHIESTA CANCELLAZIONE

Domanda di cancellazione