FORMAZIONE ECM – AGGIORNAMENTO CONVERSIONE DECRETO LEGGE  “MILLE PROROGHE”

14 Febbraio 2023

14 Febbraio 2023 

Gentilissimi, 

lo scorso 2 gennaio avevamo informato gli iscritti dell’avvenuta pubblicazione in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca titolo “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. 

L’art.4 comma 5 prevede che “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023». 

Il decreto Mille proroghe pubblicato ha in sostanza esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3  dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023,  ed ha ragionato in quadrienni, estendendo di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023  per completare il quadriennio ECM 2020-2023. 

Com’è noto, il Decreto Legge per mantenere efficacia dovrà essere convertito in Legge, anche con eventuali modifiche, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Durante l’iter di conversione in legge, lo scorso 8 febbraio, è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato il seguente emendamento: 

All’articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni: 

  1. a) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023. 

1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.». 

In sostanza, se dapprima si ipotizzava un “quadriennio”, ora si riconferma un triennio (2020-2022) con un anno di proroga (con scadenza al 31 dicembre 2023) nel quale i professionisti potranno ancora recuperare i crediti ECM mancanti e mettersi in regola con l’obbligo formativo. Per tutti gli altri professionisti che hanno già acquisito il numero necessario di crediti ECM invece è ufficialmente iniziato il nuovo triennio (2023-2025) con decorrenza regolare dal 1° gennaio 2023. L’emendamento sancisce una ulteriore novità: prevede infatti una proroga per il recupero dei crediti formativi obbligatori anche per i trienni precedenti 2014-2016 e 2017-2019). Come poterli recuperare? L’acquisizione e la certificazione verranno assolte attraverso i cosiddetti crediti compensativi, a seguito di un provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua. 

Seguiremo gli ulteriori sviluppi e vi terremo aggiornati della pubblicazione del testo definitivo.  

Cordiali saluti.