IMPORTANTE! Comunicare posizione professionale
1 Marzo 2019Gentile Collega,
con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 i Chimici ed i Fisici sono a tutti gli effetti professionisti sanitari e quindi sottoposti all’obbligo della formazione ECM. Non è pertanto più applicabile il Regolamento della Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici. Il triennio attuale formativo di riferimento per tutti i professionisti sanitari è il 2017-2019. A seguito di diverse audizioni intercorse tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e la Commissione Nazionale Formazione Continua (di seguito e per brevità CNFC), in data 25/10/2018, è stato deliberato da quest’ultima che: i professionisti Chimici e Fisici potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, al netto di esoneri ed esenzioni e con eventuale riconoscimento di CFP acquisiti nello stesso triennio che saranno tramutati in ECM. Preme sottolineare che nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all’obbligo ECM antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio, ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM. Alla luce di quanto sopra, al fine di permettere una corretta applicazione dell’art.2 della sopra citata delibera CNFC, lo scrivente Ordine Territoriale è tenuto a trasmettere, per il tramite della Federazione Nazionale, al Co.Ge.A.P.S., l’elenco degli iscritti che operavano in campo sanitario, nei confronti dei quali preesisteva l’obbligo di formazione continua ECM. La richiesta è motivata dalla necessità del Co.Ge.A.P.S. di calcolare l’obbligo formativo individuale degli iscritti.La preghiamo, pertanto, di volerci comunicare entro e non oltre il 20.03.2019 la Sua posizione Professionale, a far data dal 01/01/2017. Nel caso in cui lo scrivente Ordine Territoriale non riceva alcuna comunicazione da parte Sua entro tale data, stante l’obbligo di trasmissione dell’elenco degli iscritti, l’Ordine provvederà ad indicare la sua posizione come “iscritto non operante in campo sanitario” per il quale è previsto l’obbligo formativo di 50 ECM entro il 31 dicembre 2019, pena
eventuale perdita di diritti correlati alla sua posizione lavorativa.