Informazioni generali
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025/2029 risulta così composto:
LA PROFESSIONE
Estratto-GU05062018_Ordinamento-della-professione-di-Chimico-e-Fisico
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 MARZO 2018
Data l’importanza e la pervasività della Chimica e della Fisica nella nostra Società, il Chimico e il Fisico svolgono la loro attività in uno svariato numero di campi. Per questo la Federazione Nazionale rappresenta un punto di riferimento importante, incaricato di tutelare l’esercizio stesso della professione in tutti i settori di competenza.
In particolare per coloro che, come Chimici e Fisici, svolgono attività professionale, o occupano posizioni di responsabilità, l’iscrizione all’Albo Professionale è obbligatoria e necessaria. In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni e i documenti utili per l’accesso alla professione, partendo dalla scelta del percorso formativo fino all’esame di stato.
CODICE DEONTOLOGICO
In questa sezione è possibile scaricare il Codice Deontologico approvato dalla Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici nella seduta del 23 aprile 2026
codice_deontologico_2026_rev2_prot.
Linee guida per la certificazione analitica
Al link sottostante potete trovare le nuove disposizioni inerenti il sigillo professionale di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018 approvate in riunione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018.
ISCRIZIONE ALL’ALBO
(a questo LINK potete scaricare le risposte ai quesiti sull’iscrizione all’albo)
Chi può iscriversi all’Albo dei Chimici e dei Fisici? (Il professionista può iscriversi all’Albo del luogo di residenza o del luogo ove ha posto il suo domicilio professionale.)
TABELLA A
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore Chimica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
- LM 13 Farmacia e farmacia industriale;
- LM 54 Scienze chimiche;
- LM 71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
- Classe 14/S Farmacia e farmacia industriale;
- Classe 62/S Scienze chimiche;
- Classe 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
- Diploma di laurea in chimica;
- Diploma di laurea in chimica industriale;
- Diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- Diploma di laurea in farmacia.
TABELLA B
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore Chimica
Laurea in una delle seguenti classi:
- L 27 Scienze e tecnologie chimiche;
- L 29 Scienze e tecnologie farmaceutiche.
Laurea in una delle seguenti classi:
- Classe 21 Scienze e tecnologie chimiche;
- Classe 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche.
TABELLA C
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore Fisica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
- LM 17 Fisica;
- LM 58 Scienze dell’universo;
- LM 44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
- Classe 20/S Fisica;
- Classe 66/S Scienze dell’universo;
- Classe 50/S Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
- Diploma di laurea in fisica.
TABELLA D
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore Fisica
Laurea in una delle seguenti classi:
- L 30 Scienze e tecnologie fisiche.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
- Classe 25 Scienze e tecnologie fisiche.
ESAME DI STATO
Gli esami di stato per chimico e chimico iunior si tengono di norma nei mesi di luglio e novembre. L’Ordinanza Ministeriale n. 694 del 27 maggio 2026 (scaricabile dal sito del Ministero dell’Università e Ricerca) ha stabilito la data di presentazione delle domande e di inizio degli esami. I requisiti per sostenere l’esame di stato sono stabiliti dal D.P.R. 328/2001 di seguito riportato:
“Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”.
(omissis)
Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.”
IL CHIMICO EUROPEO
L’Europa conferisce ai professionisti della chimica, la qualificazione di Chimico Europeo (EurChem), rilasciata dal Comitato per l’Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB). Tale titolo può essere assegnato solo a coloro i quali siano iscritti alle Organizzazioni di Chimici che fanno parte del CICE/ECRB (In Italia il Consiglio Nazionale dei Chimici e la Società chimica Italiana). Esso richiede inoltre il possesso di titoli accademici e di esperienza professionale accertati. L’obiettivo è quello di attestare che il soggetto così qualificato possieda un elevato livello di competenza, tecnica e pratica, così da facilitare la mobilità internazionale dei Chimici e favorirne l’equo trattamento a livello Europeo. Il titolo EurChem è post-nominale, ovvero è posto dopo il nome come accade per tutti i titoli accademici (PhD, MSc).
