L’art. 1 del D.L. 172/2021, ha sostituito l’art. 4 del D.L. 44/2021, rivoluzionando le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari. Le novità più rilevanti consistono nell’estensione dell’obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall’esercizio della professione al pari dall’omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre 2021.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento dell’adempimento di tali obblighi, le competenze sono state trasferite integralmente dalle ASL agli Ordini delle professioni sanitarie che dovranno provvedere ad accertare l’avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l’iscritto inadempiente.
In particolare si rappresenta che l’art.4 del D.L. 44/2021 convertito con L. 76/2021, così come modificato dal D.L. 172/2021, prevede chiaramente al comma 1 che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. ”
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi al proprio Ordine territoriale, competente ai sensi del D.L. 172/2021.